Sabato sera esco con il mio avvocato
Uscire guidando la propria auto, il sabato sera può essere pericoloso.
Tra le molteplici disavventure in cui un ignaro automobilista può
incorrere c’è anche l’eventualità di essere fermato e valutato del
proprio tasso alcol emico dalle forze dell’ordine preposte al caso (una
vera e propria task-force, formata da pattuglie di Polizia Stradale,
Polizia Municipale o Carabinieri).
La Polizia Stradale, ha reso pubblico un vero e proprio vademecum in
formato digitale, denominato “politiche antidroga” in cui si legge che
“si sottopone la persone fermata ad accertamento qualitativo con
dispositivo "Alco-Blow" e se questo da esito positivo invita, la persona
fermata (ai sensi dell'art. 186 c. 4 c.d.s.) a sottoporsi
all'accertamento del tasso alcolemico, informando la stessa, della
facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (ex art. 356
c.p.p.).

Il tutto è verbalizzato con la firma della persona fermata, difensore
(se intervenuto) e dagli agenti/ufficiali di p.g. autori
dell’accertamento.
Su questa procedura è però intervenuta la pronuncia dei giudici con una
sentenza (la 1619/13) emessa dall’ufficio Gip del tribunale di Milano.
Il principio affermato è che ogni cittadino ha diritto di essere
avvisato prima di eseguire il test e non dopo esserne risultato
positivo. Un macigno dunque, sta per abbattersi su quelle migliaia di
provvedimenti emessi per guida in stato di ebbrezza accertati con
l’etilometro, l’alcoltest o qualunque altro macchinario utile a
individuare il tasso di alcol nel sangue al momento del fermo delle
forze dell’ordine, effettuato senza che l’interessato sia avvisato della
facoltà di nominare un difensore di fiducia, dato che l’ accertamento
che si va a compiere è di fatto “un atto tecnico irripetibile”.
L’automobilista che viene fermato e sottoposto ad accertamento tramite
alcoltest, assume la qualifica di “soggetto sottoposto ad indagini di
polizia giudiziaria”. E questo perché in caso “il fermato” abbia un
tasso alcolemico superiore allo 0.80 gr/L incorrerà nel reato penale di
“guida in stato di ebbrezza” previsto dalla legge.
Da questo deriva che la polizia giudiziaria prima del compimento
dell’alcoltest deve avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha
diritto di farsi assistere dal difensore di fiducia, pena la nullità
generale dell’accertamento tramite etilometro.
Questo post è stato pubblicato il 14 Giugno 2013 su
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