venerdì 14 giugno 2013

Scrivendo sulla storia n. 1 del 14 Giugno 2013


Sabato sera esco con il mio avvocato

Uscire guidando la propria auto, il sabato sera può essere pericoloso. Tra le molteplici disavventure in cui un ignaro automobilista può incorrere c’è anche l’eventualità di essere fermato e valutato del proprio tasso alcol emico dalle forze dell’ordine preposte al caso (una vera e propria task-force, formata da pattuglie di Polizia Stradale, Polizia Municipale o Carabinieri).
La Polizia Stradale, ha reso pubblico un vero e proprio vademecum in formato digitale, denominato “politiche antidroga” in cui si legge che “si sottopone la persone fermata ad accertamento qualitativo con dispositivo "Alco-Blow" e se questo da esito positivo invita, la persona fermata (ai sensi dell'art. 186 c. 4 c.d.s.) a sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, informando la stessa, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (ex art. 356 c.p.p.).Postrazione delle Forze dell'Ordine in occasione di controlli del tasso alcolemico a Napoli
Il tutto è verbalizzato con la firma della persona fermata, difensore (se intervenuto) e dagli agenti/ufficiali di p.g. autori dell’accertamento.
Su questa procedura è però intervenuta la pronuncia dei giudici con una sentenza (la 1619/13) emessa dall’ufficio Gip del tribunale di Milano. Il principio affermato è che ogni cittadino ha diritto di essere avvisato prima di eseguire il test e non dopo esserne risultato positivo. Un macigno dunque, sta per abbattersi su quelle migliaia di provvedimenti emessi per guida in stato di ebbrezza accertati con l’etilometro, l’alcoltest o qualunque altro macchinario utile a individuare il tasso di alcol nel sangue al momento del fermo delle forze dell’ordine, effettuato senza che l’interessato sia avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, dato che l’ accertamento che si va a compiere è di fatto “un atto tecnico irripetibile”. L’automobilista che viene fermato e sottoposto ad accertamento tramite alcoltest, assume la qualifica di “soggetto sottoposto ad indagini di polizia giudiziaria”. E questo perché in caso “il fermato” abbia un tasso alcolemico superiore allo 0.80 gr/L incorrerà nel reato penale di “guida in stato di ebbrezza” previsto dalla legge.
Da questo deriva che la polizia giudiziaria prima del compimento dell’alcoltest deve avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha diritto di farsi assistere dal difensore di fiducia, pena la nullità generale dell’accertamento tramite etilometro.

Questo post è stato pubblicato il 14 Giugno 2013 su Cervelliamo blog

1 commento:

  1. Nullità d’ufficio per l’alcoltest se l’automobilista non fu avvisato della possibilità di farsi assistere dall’avvocato nella prova. Annullata la condanna per guida in stato d’ebbrezza: invalidità dell’esame non sanata dal fatto che il conducente non l’abbia eccepita al verbale della Stradale. Cassazione, sentenza 42667 del 17.10.13

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